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Tribunali Emilia-Romagna > Invalidi
Data: 07/03/2000
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 226/00
Parti: Giordana / Ministero dell'Interno
TRIBUNALE DI PARMA - DISABILE - MANCATO PROLUNGATO RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE


Di recente, il Tribunale di La Spezia, con ordinanza 5.7.99 (in G.U., suppl.to Corte Cost.le, n. 48 dell'1.12.99) ha sollevato questione di costituzionalità delle norme di cui ai commi 260/263 dell'art. 1 della legge 662/96, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità agli indebiti assistenziali del sistema di recupero ivi previsto. Tale ordinanza assume a proprio presupposto che l'art.3 ter del D.L. n. 850/76, come aggiunto dalla legge di conversione 21.2.77 n. 29, disponendo che, ove si accerti l'insussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, la "revoca delle concessioni" ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti ha "effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", opera solo per gli indebiti assistenziali anteriori alla sua entrata in vigore. Il Tribunale di Parma nega fondamento a tale interpretazione, affermando che, invece, nell'art. 3 ter il 2° comma dispone "una sorta di sanatoria di tutti i provvedimenti di revoca emessi anteriormente alla sua entrata in vigore, che restano inoperanti", mentre il 1° comma si riferisce al futuro. Ergo: nelle prestazioni assistenziali non può esservi recupero di "indebiti" per periodi precedenti alla loro revoca, dato che "dal sistema normativo" si ricava "il principio assoluto dell'irripetibilità delle somme indebite", almeno fino alla data in cui non venga accertata l'inesistenza dei requisiti di legge. Di tale "sistema" fanno parte anche l'art. 3, c. 10 del D.L. 30.5.88 n. 173 (convertito dalla legge 26.7.88 n. 290) e l'art. 5, c. 5 del D.P.R. 21.9.94 n. 698, il quale va inteso nel senso che la revoca ha effetto dal momento nel quale si accertano insussistenti i requisiti prescritti, con immediata sospensione cautelativa dell'erogazione dell'emolumento (e non già dal momento dal quale i detti requisiti vengono accertati inesistenti). Simile disciplina, che risulta di favore anche rispetto alle prestazioni previdenziali, trova ragione nel fatto che quelle assistenziali "hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere", in coerenza con l'art. 38, c. 1 Cost. (Corte Cost.le n. 196/93). In applicazione di questi principi il Tribunale ha dichiarato non ripetibili le somme (complessivamente, L. 11.907.500=) erogate a titolo di assegno di invalidità civile, ex art. 13 legge 118/71, ad una disabile che, male informata, non aveva rinnovato l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio per circa due anni e mezzo




Tribunali Emilia-Romagna > Invalidi
Data: 20/04/2007
Giudice: Strozzi
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Ditta Autotrasporti P.F. / Mohamed G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - DIRITTO A PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER ASSISTENZA A FAMILIARI INVALIDI


Art. 669/13 cod. proc. civ.

Art. 33 L. 104/1992

A seguito di reclamo su ricorso ex art. 700 c.p.c. di una dipendente dell’Agenzia delle Entrate – che aveva fatto domanda di fruire di trasferimento o di permessi retribuiti mensili ex art. 33 L. 104/1992 o in subordine del distacco temporaneo previsto dalla Circolare n. 76762 del 12/2/2001, in ipotesi di sopravvenute esigenze di prestare assistenza a familiari invalidi per il personale di Agenzia delle Entrate – il Collegio ha parzialmente accolto le ragioni della lavoratrice. Ha innanzi tutto respinto, confermando l’ordinanza reclamata, il ricorso per quanto concerne trasferimento a distanza, affermando l’interesse legittimo al trasferimento presuppone, al fine di poter trovare tutela, che l’esigenza del disabile ad una continuativa assistenza preesista all’assunzione lavorativa del soggetto esercitante l’assistenza medesima; per converso, la norma non considera né tutela la necessità di assistenza insorta in epoca successiva alla costituzione del rapporto di lavoro del familiare disponibile a rendere assistenza al disabile, pur ponendo ciò in evidenza una carenza normativa già evidenziata dallo stesso Tribunale (cfr. sentenza 619/2005).

Con riferimento al distacco di cui alla Circolare citata – estensiva, come detto, della tutela alla disabilità sopravvenute – il Collegio ha parimenti confermato l’ordinanza nel profilo del non essere stato almeno in sede cautelare accertata l’impossibilità di assistenza da parte di altro familiare (il fratello della ricorrente) vivente a minor distanza dal disabile da assistere.

Per quanto invece concerne la domanda di permessi retribuiti mensili, il Tribunale di Reggio Emilia ritiene quanto segue: A) la norma non condiziona assolutamente il riconoscimento dei permessi mensili al fatto che l’assistente viva nel luogo in cui dimora l’assistito o in luogo vicino o lontano; B) il concetto di continuità dell’assistenza richiesto ai fini dei permessi non può coincidere con l’identico concetto utilizzato a proposito di trasferimento e distacco, ostandovi la nozione stessa dei permessi in una minima esigenza mensile, denotante inevitabilmente una molto saltuaria presenza fisica presso l’assistito (sicuramente di molto inferiore a quella ottenibile con il trasferimento e distacco).

Ne deriva che, nella fattispecie in esame, l’assistenza continuativa va intesa in senso lato, dovendosi ritenere prevalente “proprio in ragione della variabile distanza tra luogo di lavoro dell’assistente e luogo di lavoro dell’assistito, nei periodi non interessati da permessi un’assistenza organizzativa e morale consentita dai moderni mezzi di comunicazione” non escludente però assistenza materiale in occasione dei giorni non lavorativi e delle ferie (e di una tale praticata assistenza pare dare atto la stessa ordinanza reclamata), che diviene poi, nei giorni di permesso, vera e propria assistenza materiale, ove occorra anche di tipo infermieristico (accompagnamento a visite mediche, al compimento di affari di rilievo etc.).

La correttezza delle tesi esposte diviene, del resto, evidente ove si ponga mente che la disciplina dei permessi è uniforme nel sacrificio richiesto ai datori di lavoro ed è funzionale a garantire a chi ne necessita una miglior assistenza. Conseguentemente il Collegio, in parziale riforma dell’ordinanza reclamata, dichiara il diritto della lavoratrice ai permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 a far tempo dal documentato aggravamento ulteriore delle condizioni, già precarie, della madre della ricorrente stessa.